In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, l'aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, d.p.r. 309/1990, si applica se è in pericolo la salute pubblica o comunque se il quantitativo sia idoneo a soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l'elevato numero di dosi ricavabili. E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 giugno 2011, n. 25669 con la quale si stabilisce che la detenzione di 600 grammi di hashish, corrispondenti a 2787 dosi singole medie, non costituiscono un pericolo per la salute pubblica.